Con la recente pubblicazione della Circolare n. 36/2025, ADM ha definito il quadro operativo relativo alla fase definitiva del CBAM. La Circolare, emanata dalla Direzione Dogane, fornisce chiarimenti sul Regolamento (UE) 956/2023, segnando il passaggio da una fase puramente transitoria a un regime pienamente precettivo con effetti sulle operazioni di import extra-UE a partire dal 1° gennaio 2026.
La principale novità della fase definitiva è l’obbligo, per chiunque intenda importare merci soggette a CBAM, di ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato prima dell’operazione doganale.
Gli aspetti principali da segnalare riguardano:
- Obbligo di autorizzazione: prima di introdurre le merci nel territorio dell’Unione, l’importatore stabilito in uno Stato membro deve richiedere l’autorizzazione tramite l’apposito registro CBAM.
- Semplificazioni AEO: per accelerare l’iter burocratico, è stata introdotta la possibilità di indicare nella domanda di autorizzazione il proprio numero AEO, agevolando così i controlli preventivi dell’autorità.
- Rappresentanza doganale indiretta: nel nuovo regime CBAM, la figura del rappresentante doganale indiretto assume un ruolo di primaria responsabilità e centralità operativa:
- Qualora un importatore scelga di avvalersi di un rappresentante doganale indiretto, quest’ultimo deve necessariamente ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. Questo obbligo sussiste anche nel caso in cui l’importatore rappresentato (stabilito o meno nell’UE) rientri nell’esenzione de minimis per importazioni inferiori alle 50 tonnellate annue.
- Il rappresentante doganale indiretto è soggetto a tutti gli obblighi previsti dal Regolamento CBAM per le merci importate per conto del cliente rappresentato. Egli deve garantire che le informazioni fornite siano correttamente rendicontate, anche in casi complessi come il perfezionamento attivo o passivo.
È prevista una deroga temporanea per chi ha presentato domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026 che può continuare a importare merci fino alla decisione dell’autorità competente e comunque non oltre il 27 settembre 2026.
Per quanto riguarda le novità introdotte del Regolamento UE 2083/2025 relative alla soglia de minimis di 50 tonnellate di massa netta per anno civile (si precisa che l’esenzione non si applica a idrogeno ed energia elettrica), la Circolare evidenzia che se un importatore supera la soglia delle 50 tonnellate in corso d’anno, diventa immediatamente obbligato per tutte le emissioni incorporate nelle merci importate dall’inizio di quell’anno civile.
Con la Circolare, inoltre, ADM ha fornito istruzioni sulla compilazione dei tracciati doganali, presentando gli adempimenti dichiarativi con codici specifici per il sistema CERTEX. In particolare:
- Codice Y128: deve essere utilizzato dai dichiaranti autorizzati e deve essere seguito dal numero di conto CBAM nel formato standardizzato (es. CBAM-IT-2025-ABC…). Per finalità di monitoraggio, se un rappresentante doganale indiretto è autorizzato deve sempre utilizzare il codice Y128 (seguito dal numero di conto CBAM) o il codice Y238 se ha presentato istanza ma è in attesa di autorizzazione.
- Codice Y238: questo codice identifica chi ha già presentato domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026 ma è in attesa di risposta. Questi soggetti possono continuare a importare in deroga fino alla decisione dell’autorità e non oltre il 27 settembre 2026.
- Codice Y137: è riservato alle importazioni che beneficiano dell’esenzione sotto le 50 tonnellate.
Dalla Circolare si potrebbe dedurre, dunque, che, relativamente alle disposizioni su de minimis, se il soggetto è un rappresentante doganale indiretto deve essere autorizzato anche se opera per conto di soggetti che non superano la soglia delle 50 tonnellate, come previsto dal Regolamento. Per questo motivo, un rappresentante doganale, per questioni di monitoraggio, dovrebbe utilizzare comunque il codice Y128 se autorizzato (oppure Y238 se ha presentato solo istanza di autorizzazione), anche nei casi in cui dovesse operare per conto di soggetti che non superano la soglia delle 50. Nel caso in cui, invece, si tratti di importatori già autorizzati che tuttavia operano sotto soglia, deve essere indicato il codice Y137 del sotto soglia se tali importatori non superano la soglia di 50 tonnellate di massa netta per anno civile.
Territori esenti e codici TARIC
Per merci originarie di territori esenti (inclusi Paesi EFTA come Svizzera e Norvegia, come dal Regolamento), nelle dichiarazioni doganali deve essere usato il codice Y134. Nonostante la tabella tecnica allegata alla circolare per il codice Y134 menzioni esplicitamente solo territori come Livigno, Büsingen, Helgoland, Ceuta e Melilla, la deroga si estende anche ai Paesi EFTA come Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein.
Infine, va evidenziato che, sebbene ADM gestisca l’accettazione delle dichiarazioni in frontiera, il CBAM è considerato un tributo ambientale la cui competenza ricade sul Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Di conseguenza, gli operatori devono far fronte anche a una serie di adempimenti non prettamente doganali:
- Dichiarazione CBAM e relazioni periodiche: ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, i dichiaranti devono trasmettere relazioni periodiche che descrivano le emissioni incorporate nelle merci. Tali informazioni devono essere rigorosamente coerenti con le operazioni doganali effettivamente svolte.
- Acquisto dei certificati: un adempimento fondamentale della fase definitiva è l’acquisto dei certificati CBAM, necessari per coprire le emissioni dichiarate.
- Registro CBAM: le istanze di autorizzazione e le relative comunicazioni devono essere gestite attraverso il Registro CBAM istituito dalla Commissione Europea. Per accelerare tale processo, i soggetti in possesso della qualifica di AEO possono indicare il proprio numero di autorizzazione direttamente nella domanda.
L’Agenzia delle Dogane avrà il compito di monitorare i flussi e le importazioni effettuate da soggetti non autorizzati (e che non rientrano nelle deroghe) saranno bloccate. Oltre al fermo della merce, sono previste segnalazioni al MASE per l’applicazione di sanzioni. La Commissione Europea manterrà inoltre una vigilanza costante per contrastare pratiche di elusione, come il frazionamento artificioso delle spedizioni per restare sotto la soglia delle 50 tonnellate.