Circolare n. 417
Il DPCM del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020, regola le misure di prevenzione contro la diffusione del contagio da Covid19, confermando sostanzialmente il precedente provvedimento del 7 agosto 2020.
A dimostrazione che il dato epidemiologico sollecita una particolare attenzione alla ripresa dell’anno scolastico ed agli spostamenti, il nuovo provvedimento appare innovativo nella regolazione – negli allegati che sostituiscono o integrano quelli presenti nel DPCM del 7 agosto – di tre temi:
- i trasporti (scolastici e non): allegato 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico e 16, Linee guida per il trasporto scolastico dedicato), che sostituiscono quelli già presenti nel DPCM 7 agosto 2020
- il rientro dall’estero – allegato 20 sugli Spostamenti da e per l’estero, che sostituisce quello presente nel DPCM 7 agosto 2020;
- la disciplina della prevenzione del Covid nella scuola e nell’università – allegato 21, Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia e allegato 22, Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid 19 nelle aule universitarie, di nuova introduzione.
Evidenziamo fin d’ora la corposità e la natura tecnica degli allegati sui trasporti e su scuola (che recepisce il Rapporto n. 58/2020 del 28 agosto emanato dall’Istituto superiore di sanità) e università, il che rende imprescindibile una loro lettura attenta.
- I Protocolli
Nel nuovo DPCM nulla è modificato per quanto riguarda l’articolo 2 del DPCM 7 agosto 2020, relativamente alle misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali ed ai Protocolli di sicurezza.
Per quanto riguarda l’aggiornamento del Protocollo del 14 marzo, ad oggi né il Ministero del lavoro né il sindacato hanno manifestato l’intenzione di riprendere il percorso avviato prima dell’estate per apportare modifiche (si ricordano, in particolare, i temi della formazione, delle trasferte e delle riunioni come oggetto di possibile aggiornamento, sostanzialmente condivisi anche dal sindacato nella riunione tenutasi il 20 luglio).
- Le ordinanze di agosto del Ministro della salute sugli ingressi dall’estero
Vengono confermate12 agosto 202016 agosto 2020
- Le modifiche al DPCM 7 agosto 2020.
A parte le modifiche di mero coordinamento (ad esempio, quelle necessarie per inserire ed adeguare i rinvii agli allegati sui temi sopra richiamati, ingressi dall’estero, scuola e trasporti), si evidenzia la deroga al divieto di spostamento da e verso i Paesi a rischio indicati (oggi) nel nuovo allegato, per:
- le persone che intendono “raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva”;
- “gli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo” (resta da vedere cosa si intenderà con la locuzione “ragioni non differibili” e come verrà interpretata rispetto a quello di “assoluta urgenza” dell’art. 4)
- Periodo di vigenza
Il DPCM entra in vigore l’8 settembre e cessa di avere efficacia il 7 ottobre.
- Allegati
Mentre gli allegati 15, 16 e 20 erano già presenti nel DPCM del 7 agosto 2020 e vengono ora aggiornati, risultano di nuova introduzione quelli sulla lotta alla diffusione del virus nella scuola e nelle aule universitarie.
Per quanto riguarda l’allegato inerente alle scuole, ci si sofferma esclusivamente sugli aspetti della tutela dei lavoratori nella scuola (punto 1.4 – punto 2.1.3).
Ricordando che il documento oggetto dell’allegato è aggiornato al 28 agosto 2020, si evidenzia che lo stesso riporta delle indicazioni che appaiono in contrasto con quanto finora evidenziato dagli stessi documenti governativi e delle regioni e non aggiornate.
- La previsione dell’obbligo di integrare il documento di valutazione dei rischi con le misure di contrasto al covid contraddice la previsione secondo il quale esse possono costituire un addendum senza obbligo di aggiornamento del DVR
- Il riferimento all’art. 83 del DL n. 34/2020, che non risulta confermato dal DL n. 83/2020 (come confermato dalla circolare n. 13/2020 dei Ministeri del lavoro e della salute), è ormai errato: la disciplina dei lavoratori fragili, anche nella scuola, andrà quindi ricercata nella circolare richiamata e non nel punto 1.4 del documento in commento
Gli operatori scolastici che evidenziano la sintomatologia del covid, se in servizio, verranno invitati a lasciare la struttura, raggiungere la propria abitazione e richiedere l’intervento del medico di medicina generale per la valutazione dell’eventuale sottoposizione a test diagnostico, che sarà eseguito a cura del dipartimento di prevenzione (allertato dal medico di medicina generale). Se denunceranno i sintomi quando si trovano a casa, dovranno avvertire il medico di medicina generale, che seguirà le medesime indicazioni (avvertendo il dipartimento di prevenzione in caso di necessità di test diagnostico).
Per quanto riguarda l’allegato inerente l’attività in ambito universitario, l’allegato – nel rinviare ad altri documenti per la gestione della cd prevenzione primaria – disciplina la gestione dei casi confermati e di quelli sospetti di covid19, ricordando la possibilità di svolgere sia attività in aula che a distanza (per ridurre la quantità di persone che assistono alle lezioni in presenza), prevedendo la necessità di una piena conoscenza di nominativi degli studenti presenti per ciascuna giornata (in vista della ricerca dei contatti) ed assicurando uno stretto raccordo tra il referente universitario per il covid e le autorità sanitarie pubbliche (competenti ad assumere tutte le misure ritenute opportune), presupposti indispensabili per gestire le due differenti casistiche.
[1] Ordinanza 12 agosto 2020, articolo 1, commi 1 e 2 – 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
2. Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
[2] DPCM 7 agosto 2020, articolo 6, commi 6 e 7 – 6. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all’art. 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria.
7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all’art.5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano:
a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
b) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
c) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;
h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.