Ricordiamo che il “DL Agosto” (DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104) ha introdotto la proroga della moratoria prevista dal precedente Dl Cura Italia.
In particolare:
1) Per le imprese che si sono già avvalse della moratoria prima dell’allungamento del beneficio dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 è previsto un meccanismo automatico di rinnovo che può essere interrotto solo se l’azienda comunica espressamente di rinunciare alla proroga.
2) Per le imprese del comparto turistico, in caso di autorizzazione da parte della Commissione europea i termini sono estesi dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
Alle PMI, con esposizioni debitorie “in bonis” al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, che inviano, entro il 31 dicembre 2020, a banche e intermediari finanziari un autocertificazioni in cui dichiarano di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”:
- non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
- sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali;
- viene sospeso, dal 17 marzo (anche se la comunicazione di sospensione viene presentata dopo e la rata non è stata pagata) al 31 gennaio 2021 compreso, il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. E’ facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale, continuando a pagare la quota interessi.
Giuseppe Di Cillo: dicillo@confindustria.babt.it